Proprietari di immobili e fabbricati.
IMU è l'acronimo di Imposta Municipale Unica. Si applica sulla componente immobiliare del patrimonio e accorpa l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari su beni non locati, l'imposta comunale sugli immobili (ICI).
L'amministrazione comunale, con deliberazione C.C. n. 37 del 29/12/2022 ha confermato per il 2023 le aliquote in vigore per l'anno 2022 qui di seguito elencate:
- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze |
5,0 per mille |
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10 |
8,6 per mille |
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti |
8,6 per mille |
- terreni agricoli |
8,6 per mille |
- aree fabbricabili |
10,6 per mille |
- fabbricati rurali |
1,0 per mille |
E' stata altresì confermata, per l'annualità 2023, la detrazione IMU prevista dall'art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 per l'abitazione principale e le relative pertinenze in Euro 200,00.
Importo minimo di versamento: Secondo quanto stabilito con Regolamento IMU, approvato con deliberazioni C.C. n.10 del 27/05/2020 e C.C. n. 28 del 29/10/2020 l'importo minimo al di sotto del quale il versamento non è dovuto, è stabilito in Euro 12,00. Per i tributi il cui pagamento non avviene in unica soluzione, tale importo deve essere considerato facendo riferimento alla cifra intera dovuta per l'intero anno.
Si evidenziano inoltre le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 ( Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70) ed in particolar modo relative a:
- IMU su immobili concessi in comodato gratuito (comma 10): le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. Si tratta di una impostazione molto restrittiva in quanto limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. In più c'è la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat. A1, A8 e A9).
- IMU su terreni agricoli: sono completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione previdenza agricola e i terreni agricoli nelle isole minori. La detrazione di Euro 200,00 introdotta per il 2015 viene eliminata e viene eliminata l'esenzione per i terreni agricoli concessi in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP.
Modifica del termine di presentazione della dichiarazione IMU: Dal 2013 il termine entro cui il contribuente ha l'obbligo di presentare la dichiarazione IMU - limitatamente ai casi in cui la stessa è dovuta - è stato fissato, dal D.L. n. 35/2013, al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Il termine precedente era invece stabilito entro soli 90 (novanta) giorni dalle predette date.
L’imposta annua dovuta per l’anno in corso si versa in due rate:
- la prima rata va versata entro il 16 giugno dell'anno in corso.
- la seconda rata va versata entro il 16 dicembre dell’anno in corso