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Sanzioni anagrafiche

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Il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il Bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" introducono nuove disposizioni in materia di obblighi anagrafici per i cittadini.
In particolare:
- aumento dell'importo della sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza ai vigenti obblighi anagrafici, tra 100 e 500 euro;
- per omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza dall'estero o all'estero prevede una sanzione amministrativa pecuniaria di importo tra 200 e 1.000 euro per ciascun anno in cui non viene presentata la dichiarazione.



A chi è rivolto

Cittadini

Descrizione

Il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il Bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" introducono nuove disposizioni in materia di obblighi anagrafici per i cittadini.
In particolare:
- aumento dell'importo della sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza ai vigenti obblighi anagrafici, tra 100 e 500 euro;
- per omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza dall'estero o all'estero prevede una sanzione amministrativa pecuniaria di importo tra 200 e 1.000 euro per ciascun anno in cui non viene presentata la dichiarazione.


Come fare

Chi è obbligato a richiedere la residenza

Tutti i cittadini sia italiani che stranieri devono essere iscritti in anagrafe e richiedere la residenza.

I cittadini maggiorenni capaci di intendere e volere devono richiedere la residenza dove hanno la dimora abituale che coincide con l’abitazione principale, quindi col luogo ove abitualmente la persona mangia, dorme, invita gli amici, ovvero dove mantenga “il centro della propria vita sociale ed affettiva”, come indicato dalla Corte di Cassazione in diverse sentenze.

Per richiedere la residenza è necessario presentare una dichiarazione di residenza al Comune di dimora abituale entro 20 giorni da quando si è verificato il trasferimento di abitazione.

Deve essere dichiarato (obblighi anagrafici):

  • il trasferimento di residenza da altro comune;
  • il cambiamento di abitazione nello stesso comune;
  • il trasferimento in una struttura di accoglienza (esempi: RSA residenza sanitaria assistenziale, RP o comunità);
  • il trasferimento di residenza dall’estero in Italia;
  • il trasferimento della residenza all’estero dall'Italia.
Le modalità ed istruzioni per le dichiarazioni sono disponibili nella pagina del nostro sito.

CHI NON DICHIARA LA RESIDENZA È SOGGETTO ALLA SANZIONE AMMINISTRATIVA

Il cittadino deve provvedere in autonomia a richiedere la residenza.

È possibile che il cittadino non sappia di dover richiedere la residenza tempestivamente per cui se l'ufficio anagrafe accerta che la residenza di una persona non coincide con l'effettiva abitazione, invita il cittadino a rendere l'esatta dichiarazione di residenza.

Se, nonostante l'invito trasmesso per posta raccomandata all'indirizzo in cui è stata accertata la dimora abituale, il cittadino non ottempera all'obbligo anagrafico, l'ufficio anagrafe accerta la violazione e trasmette la sanzione che deve essere pagata nei 60 giorni dalla notifica della sanzione stessa.

Nel caso in cui il cittadino risieda in strutture (RSA residenza sanitaria assistenziale, RP o comunità), la richiesta di cambio di residenza dovrà essere comunicata dal responsabile della struttura di convivenza (capo convivenza) al Comune.

Se l'ufficio anagrafe accerta che l'ospite in una RSA o RP o comunità non è stato iscritto invita il capo convivenza a provvedervi in autonomia.

Se il capo convivenza non presenta la dichiarazione, nonostante il sollecito, l'ufficio anagrafe procede d'ufficio e, in caso di accertata violazione all'obbligo di rendere la dichiarazione di residenza, entrambi (capo convivenza e cittadino che sia capace di intendere e volere e non impossibilitato a rendere la dichiarazione) dovranno pagare le sanzioni amministrative imputate.

Ambito di applicazione

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’omissione della dichiarazione di mutazione anagrafica all’interno del territorio nazionale, entro il termine previsto rispettivamente dall'articolo 13, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è soggetta alla sanzione pecuniaria amministrativa da 100 euro a 500 euro.
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza dall'estero o all'estero entro il termine previsto rispettivamente dall'articolo 13, comma 1 lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, o dall'articolo 6, commi 1 e 4, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro per ciascun anno in cui perdura l'omissione.
  3. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo (pari a € 10,00 nel territorio nazionale o € 20,00 all’estero) di quella prevista se la comunicazione è effettuata o la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a 90 (novanta) giorni, versata spontaneamente dall’interessato (“ravvedimento operoso”) che si sia reso conto di avere violato le disposizioni della normativa anagrafica.
 

Autorità competente alla irrogazione della sanzione

  1. L'autorità competente all'accertamento e all'irrogazione della sanzione è il Comune nella cui Anagrafe è iscritto il trasgressore.
  2. Per il procedimento accertativo e sanzionatorio si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

-Sanzione e pagamento in misura ridotta

  1. E' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della L. 689/1981 e ss.mm.ii, corrispondente ad € 166,67 (333,33 euro per i trasferimenti da e per l'estero), oltre alle spese di notificazione e di procedimento, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Il pagamento in misura ridotta, effettuato nei termini di decadenza, determina l'estinzione del procedimento, anche in caso di presentazione di scritti difensivi.
  2. Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Responsabile dei Servizi Demografici, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
  3. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta (ENTRO 60GG), o in seguito alla presentazione di scritti difensivi o documenti, nel caso di mancato accoglimento di quanto rappresentato, la somma dovuta per la violazione sarà graduata nel modo seguente:
    1. ritardo da 11 a 30 giorni: € 300,00 (600,00 euro per i trasferimenti da e per l'estero);
    2. ritardo da 31 a 60 giorni: € 400,00 (800,00 euro per i trasferimenti da e per l'estero);
    3. ritardo oltre 60 giorni: € 500,00  1.000,00 euro per i trasferimenti da e per l'estero);
  4. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati, gli argomenti esposti negli scritti difensivi e nelle controdeduzioni dell'organo accertatore, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione, entro i limiti edittali e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di procedimento e di notifica, al trasgressore altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.
  5. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione sarà notificata nelle forme di legge.
  6. Nel caso in cui il destinatario non paghi la sanzione, l'ufficio comunale competente avvierà le procedure di riscossione coattiva.

Cosa serve

Le modalità ed istruzioni per le dichiarazioni sono disponibili nella pagina del nostro sito.

Cosa si ottiene

Residenza

Tempi e scadenze

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Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Riferimenti Normativi

Legge di bilancio 2024 articolo 1 comma 242 (che sostituisce l'art.11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228) e comma 243 (che aggiunge all'art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470 i commi 9-ter e 9-quater).

Condizioni di servizio

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Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 11/03/2025


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